Le agenzie per il lavoro sono gli enti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (la disciplina è regolata dal d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276).
Per operare devono iscriversi all’Albo informatico (previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 276/2003). L’Albo è diviso in cinque sezioni in base alle tipologie d’appartenenza. Le più note sono: – Agenzie di somministrazione che svolgono attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale (a loro è dedicata la prima sezione dell’Albo, ma di conseguenza rientrano anche nella terza, quarta e quinta sezione). – Agenzie di ricerca e selezione del personale: svolgono attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del committente.
Modalità di accesso al servizio: tutti coloro che cercano lavoro o le imprese alla ricerca di personale possono prendere contatto con i soggetti autorizzati, la cui prestazione risulta gratuita per i lavoratori e onerosa solo per le imprese.